Art. 4.

      1. In attesa della riforma di cui all'articolo 1, lo Stato assicura gli strumenti essenziali affinché le università provvedano a garantire a tutti i cittadini l'esercizio effettivo del diritto allo studio. A tale fine sono previste obbligatoriamente, anche al fine di ottenere un quadro preciso della situazione, prove di accertamento delle disposizioni dei giovani al fine della scelta degli indirizzi di studio. Tali prove, organizzate dagli atenei nei mesi di settembre di ogni anno, hanno carattere orientativo e non costituiscono, in alcun modo, divieto di immatricolazione o di iscrizione. Le università, in coordinamento

 

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con la Conferenza dei rettori delle università italiane, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a delineare un quadro ricognitivo della condizione studentesca per quanto attiene agli accessi alle università, ai fine di consentire al Ministero dell'università e della ricerca di formulare un progetto per la soluzione sistematica della questione degli accessi.